La donazione

[di Chiara Dentato, notaio]

La donazione è definita, a mente dell’art.769 del cod. civ., un contratto con il quale una parte arricchisce l’altra al fine di procurargli un vantaggio e determinando, in tal modo, un impoverimento del proprio patrimonio. A differenza che nel codice preunitario, dove la donazione al pari dei testamenti era classificata tra gli atti unilaterali, il legislatore del 1942 ha inteso consacrare l’importanza della donazione nel “patto” tra i contraenti. Si tratta, tuttavia, di un contratto sui generis la cui disciplina è collocata a cavallo tra le successioni e i contratti, determinando un punto di transizione tra due categorie giuridicamente distinte.
La solennità della donazione è d’altronde testimoniata dalla forma imposta dalla legge: a pena di nullità, la donazione si perfeziona solo con atto pubblico e in presenza di due testimoni.
Quale atto portante impoverimento del patrimonio del donante, la tutela riservata al disponente è rigidamente orientata: il legislatore non consente la donazione di cose future, né è riconosciuta facoltà di donare a un soggetto non pienamente capace di intendere e di volere. Nullo è anche il mandato a donare, qualora non siano partitamente indicati i beni e i soggetti in favore dei quali la donazione va perfezionata.
L’animus donandi, quale elemento che veste geneticamente la fattispecie, impone cautela nel considerare ammissibile un preliminare di donazione, venendo meno secondo alcuni, il carattere della spontaneità, ritenuto necessario a caratterizzare il tipo.
Nell’ordinamento costituito, la donazione è inquadrata come anticipo degli effetti propri della successione: analogo, infatti, è il regime fiscale applicabile ai trasferimenti donativi e analoghi sono gli effetti prodotti nel patrimonio del disponente e del beneficiario, anche rispetto ai futuri assetti ereditari del donante medesimo. Tanto che, al pari di quanto accade per eventuali testamenti lesivi della quota di legittima, anche le donazioni compiute in vita dal defunto, vengono assoggettate alle regole proprie della cosiddetta azione di riduzione, qualora abbiano pregiudicato le ragioni dei legittimari, con importanti riverberi sul piano della circolazione dei beni aventi provenienza donativa.
In questo senso e per quanto sopra detto, benché si tratti di atto storicamente e statisticamente assai diffuso per il passaggio generazionale della proprietà, la donazione è strumento giuridico da adoperare con grande cautela, essendo destinata a diventare provenienza in grado di condizionare – e talora di pregiudicare – l’accesso al credito e la capacità del bene di diventare idonea garanzia del credito stesso
Con evidenti finalità di semplificazione, il legislatore ha iniziato, a partire dal 2005, a concepire strumenti di ausilio alla circolazione dei beni aventi provenienza donativa. Gli artt. 561 e seguenti del cod. civ. prevedono la possibilità per i legittimari del donante di rinunciare all’opposizione, consentendo così che – decorsi 20 anni dalla trascrizione dell’atto che ha determinato trasferimento della proprietà donandi causa – i beni che ne abbiano formato oggetto, rimangano definitivamente acquisiti al patrimonio del donatario e sottratti pertanto ad azioni volte al recupero del bene. Si tratta di una novità importantissima, i cui vantaggi – data l’entrata in vigore della novella – saranno apprezzati certamente nel prossimo futuro, allorché si saranno validamente prodotti gli effetti stabilizzatori del ventennio.

11 gennaio 2020 – © Riproduzione riservata

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