Successione legittima e successione testamentaria

[di Chiara Dentato, notaio]

Nell’ordinamento costituito la successione mortis causa è fenomeno “necessario”: il patrimonio del defunto è destinato a trasferirsi in favore di quei soggetti, per legge, chiamati a riceverlo. Tanto è vero detto principio, che qualora non vi siano successibili entro il sesto grado di parentela, erede necessario sia lo Stato cui, peraltro, non è consentita rinuncia. 
Nella successione legittima la fonte che regolamenta il rapporto è affidata alla legge e in base ad essa è stabilito l’ordine dei chiamati all’eredità. Regola vuole che, nel concorso tra più chiamati, “il prossimo escluda il remoto”, di guisa che se vi sono chiamati più vicini per legame di parentela con il defunto, essi andranno preferiti a coloro legati da rapporti più affievoliti. Nell’ambito delle successioni legittime si riconoscono, del resto, rapporti dotati di una tutela rafforzata, tanto che è lo stesso codice civile a occuparsi di una particolare categoria di successibili (i cosiddetti “legittimari”), cui la legge riserva, appunto, una quota del patrimonio del defunto, nota come quota di legittima (la tematica della successione dei legittimari è così ampia che sarà oggetto di un approfondimento in un successivo numero). Si avrà successione legittima tutte le volte in cui difetti l’esistenza di un testamento; si percepisce il carattere residuale delle regole in parola, chiamate a supplire laddove non esista un documento di ultima volontà nel quale il testatore abbia trasferito, in vita, i suoi desiderata, redatto con le forme dettate dalla legge.
Conosciamo tre tipi di testamento (oltre ai cosiddetti Testamenti speciali): il testamento pubblico, redatto e conservato dal notaio; il testamento olografo, scritto di pugno dal testatore; il testamento segreto, noto, salve eccezioni, al solo testatore, pur godendo di una modalità di conservazione privilegiata affidata al notaio. Il testamento è atto destinato ad avere efficacia solo dopo la morte del suo autore, revocabile in qualsiasi momento, nonché irripetibile: in quanto tale, le norme del codice civile sono tutte orientate nel senso del favor testamenti, quale principio tendente alla conservazione del suo contenuto. Esso è “atto con cui il testatore dispone”, lasciando intendere che lo stesso debba attribuire e non sottrarre e che debba avere un contenuto, almeno in astratto, patrimonialmente rilevante. Il testamento può sempre disporre una regola diversa da quella fissata dalla legge, in relazione sia alle categorie di chiamati, sia alle regole sulla devoluzione, finanche con riguardo alla posizione dei legittimari; esso conserva la sua validità ed efficacia, salva la speciale facoltà di impugnativa riconosciuta ai “legittimari”, qualora i relativi diritti siano stati lesi.
Successione legittima e successione testamentaria possono del resto coesistere se con il testamento il de cuius non abbia esaurito tutti i suoi beni: in tal caso sarà la legge a dettare le regole di devoluzione per la residua parte del patrimonio. La regola generale di risoluzione dei conflitti, per l’ipotesi di più testamenti tra loro incompatibili, è che l’ultimo testamento annulli il precedente; possono del resto convivere due o più testamenti che – sebbene redatti in momenti diversi – conservino tutti piena efficacia in quanto espressione di volontà che tra loro si integrino e completino.

6 dicembre 2019 – © Riproduzione riservata

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